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Leva militare

Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Fino al 31 dicembre 2004, devono regolarizzare la propria posizione militare tutti i cittadini italiani che non abbiano ancora compiuto il 45° anno di età (nati tra il 1959 e il 1985) e che siano in possesso dei requisiti di idoneita’ previsti dalla normativa vigente.
Tuttavia i cittadini italiani residenti all’estero (sia quelli nati all’estero che quelli nati in Italia espatriati prima del primo gennaio dell’anno in cui compiono il diciassettesimo anno di età), presentandosi in Consolato, possono chiedere la dispensa o l’esonero dalla prestazione del Servizio militare attraverso la procedura dell’arruolamento all’estero. Tale arruolamento dà diritto ad ottenere il congedo illimitato dopo il compimento del ventisettesimo anno di età. (se ancora residenti all’estero).

Durante l’anno del compimento del diciottesimo anno di età, i cittadini italiani di sesso maschile residenti all’estero sono comunque tenuti a regolarizzare la propria posizione militare in Consolato onde evitare di incorrere in situazioni irregolari alcune delle quali configurabili come veri e propri reati, come la mancanza alla chiamata alle armi e la renitenza alla leva. Si rammenta che la mancata regolarizzazione della propria posizione militare è una delle cause ostative al rilascio del passaporto.

Coloro che sono stati arruolati e dispensati perché residenti all’estero e che intendono rientrare temporaneamente in Italia, dovranno notificarlo previamente al Consolato, affinché sia loro rilasciato un permesso di rientro temporaneo.  Per svolgere le pratiche relative alla Leva è sufficiente presentarsi in Consolato con un documento d’identità in corso di validità.

Per i figli di entrambi genitori italiani trova applicazione la convenzione italo-argentina del 8 agosto 1938 per il riconoscimento reciproco di validità del servizio militare compiuto nelle forze armate dell’altro Stato. Sono quindi esentati definitivamente dal servizio militare in Italia i figli di entrambi i genitori italiani che abbiano effettuato la ferma di leva in Argentina.

Per ottenere tale beneficio, essi devono presentarsi all’Ufficio Leva con un certificato emesso dall’autorità militare argentina, legalizzato e tradotto in italiano, dal quale sia possibile desumere che l’interessato ha prestato servizio di leva nelle forze armate argentine.


IMPORTANTE:
La Legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, fra l’altro, la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva, ha fissato al 31/12/2004 la data dell’ultima chiamata alle armi per gli appartenenti alla classe 1985 e precedenti.
Dal 01/01/2005 VIENE SOSPESA LA FERMA DI LEVA.
Verranno successivamente forniti ulteriori aggiornamenti al riguardo.
Per informazioni vedi il sito: www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/leva