Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter della legge n. 74/2025, si segnala che i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana per “beneficio di legge”.
Il minore che eventualmente ne benefici, non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.
Egli, in base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione prevista dalla legge.
Per le casistiche, modalità e documentazione richiesta, vedasi la pagina: https://consmardelplata.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-straniero/cittadinanza/acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero/