{"id":4050,"date":"2025-07-03T15:09:54","date_gmt":"2025-07-03T18:09:54","guid":{"rendered":"https:\/\/consmardelplata.esteri.it\/?page_id=4050"},"modified":"2026-03-05T14:26:04","modified_gmt":"2026-03-05T17:26:04","slug":"acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consmardelplata.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero\/","title":{"rendered":"Acquisto della cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori nati all\u2019estero)"},"content":{"rendered":"<p><strong>Normativa e requisiti<\/strong><\/p>\n<p>In due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter della legge n. 74\/2025, i\u00a0<strong>figli minorenni nati all\u2019estero<\/strong>\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana per \u201cbeneficio di legge\u201d.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>minore<\/strong>\u00a0che eventualmente ne benefici,\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0sar\u00e0\u00a0<strong>cittadino per nascita<\/strong>\u00a0o\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>.<\/p>\n<p>Egli, in base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione prevista dalla legge.<\/p>\n<p><strong>Il Primo Caso<\/strong>\u00a0(<u>comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992<\/u>) prevede i seguenti requisiti che devono essere posseduti\u00a0<strong>congiuntamente<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori \u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino\u00a0<u>per nascita<\/u>.\u00a0<\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 o per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 o per\u00a0<em>iuris communicatio<\/em>.<\/li>\n<li><strong><u>entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore eventualmente straniero) o il tutore presentano una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro <span style=\"text-decoration: underline;\">tre anni<\/span> dalla nascita<\/strong> (o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>tre anni<\/strong><\/span> decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>tre anni<\/strong><\/span> sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/li>\n<li><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza del dipendente del Consolato delegato all\u2019esercizio delle funzioni di Stato Civile.<\/strong>\u00a0Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nell&#8217;ipotesi di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione pu\u00f2 essere presentata anche successivamente al termine di <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>tre anni<\/strong><\/span> dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.<\/p>\n<p><strong>Nel primo caso non \u00e9 dovuto alcun pagamento.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il secondo caso<\/strong>\u00a0<strong>(<u>comma 1-ter dell\u2019articolo 1 della legge n. 74\/2025<\/u>)\u00a0<\/strong>si applica quando sussistono\u00a0<strong>tutte\u00a0<\/strong>le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>persone\u00a0<strong><u>minorenni alla data di entrata in vigore della legge 74\/2025,\u00a0<\/u><\/strong>cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al\u00a0<strong>24 maggio 2025<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>figli di cittadini\u00a0<u>per nascita<\/u><\/strong>\u00a0(iure sanguinis) <strong>che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992.\u00a0<\/strong>In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora italiana) del 27 marzo 2025, sulla base di domanda effettivamente presentata a seguito di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li><strong><u>la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare entro il 31 maggio 2029. Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>Anche in questo caso non \u00e8 dovuto alcun pagamento per le richieste presentate a partire dal 01\/01\/2026.<\/u><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Attenzione<\/span>: Per eventuali richieste di rimborso del pagamento di 250 euro effettuato tramite bonifico al Ministero dell\u2019Interno si invita a prendere contatto con il Consolato \u2013 all\u2019indirizzo <a href=\"mailto:stcivile.mardelplata@esteri.it\"><strong>stcivile.mardelplata@esteri.it<\/strong><\/a> . Il Consolato provveder\u00e0 a fornire le opportune indicazioni per la presentazione della richiesta al competente Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p>Per ulteriori informazioni sull\u2019istanza di richiesta del rimborso, si prega di consultare la pagina web del Ministero dell\u2019Interno\u00a0<a href=\"https:\/\/libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it\/notizie\/richiedere-il-rimborso-il-contributo-di-cittadinanza\">https:\/\/libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it\/notizie\/richiedere-il-rimborso-il-contributo-di-cittadinanza<\/a><\/p>\n<p>Le dichiarazioni di cui ai casi precedenti dovranno essere rese di presenza in Consolato davanti al dipendente delegato alle funzioni di Stato Civile. A tal fine, il Consolato \u00e8 a disposizione per ricevere tramite il portale \u201cFast It\u201d la documentazione da caricare alla voce \u201cAtti di nascita\u201d<\/p>\n<p>Una volta verificata la correttezza formale e sostanziale della documentazione e la ricevuta dell\u2019avvenuto pagamento, sempre via FAST IT verr\u00e0 inviato all\u2019interessato un \u201ccodice pratica\u201d, che dovr\u00e0 essere inserito alla voce \u201cNote per la Sede\u201d in fase di prenotazione dell\u2019appuntamento sul portale Prenot@mi.<\/p>\n<p>Proprio sul portale Prenot@mi \u00e8 stato attivato quindi il nuovo servizio \u201c<strong>Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge (figli minorenni nati all\u2019estero) \u2013 Art. 4, c. 1-bis L. 91\/1992 e Art. 1 c. 1-ter D.L. 36\/2025<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Entrambi i genitori del minore (o lo stesso richiedente minorenne al 24.05.2025 ma maggiorenne al giorno dell\u2019appuntamento) dovranno presentarsi in Consolato presentando: la documentazione richiesta (di seguito descritta) e il codice fornito dal Consolato.<\/p>\n<p>Il dipendente delegato alle funzioni di Stato Civile verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione e in tal caso controfirma la richiesta dei genitori.<\/p>\n<p><strong><u>Documentazione<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Documentazione necessaria per avviare la pratica di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge, da caricare sul portale Fast-It:<\/p>\n<ol>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/consmardelplata.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Autocertificazione_cittadinanza-minori-beneficio-di-legge-27.08.2025.pdf\">autocertificazione<\/a><\/strong> debitamente compilata e firmata (nel caso in cui non si conosca il Comune di riferimento in Italia, il relativo campo pu\u00f2 essere non completato);<\/li>\n<li>copia del DNI fronte\/retro di tutto il nucleo familiare (ove risulti lo stesso indirizzo);<\/li>\n<li>documentazione attestante la residenza nella Circoscrizione consolare di Mar del Plata (luce, gas, telefono fisso, internet, TV via cavo, o contratto d\u2019affitto registrato su ARCA (Ex-AFIP);<\/li>\n<li>Documentazione relativa al richiedente:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>atti di Stato Civile (nascita)\u00a0<\/strong>o \u201c<em>partidas<\/em>\u201d (non certificati):<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>emessi con sistema GEDO con traduzione integrale (sia dell\u2019atto che della firma digitale emessa dal locale ufficio del \u201cRegistro Civil\u201d) o emessi con firma olografata muniti di Apostille digitale emessa dal Ministero degli Affari Esteri o dal Colegio de Escribanos con traduzione integrale (sia dell\u2019atto che dell\u2019Apostille Digitale).<\/li>\n<li>apostillati se formati in uno Stato diverso dall\u2019Argentina;<\/li>\n<li>tradotti in italiano (la traduzione dovr\u00e0 essere effettuata nello Stato dove l\u2019atto \u00e8 formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>eventuali sentenze<\/strong>\u00a0(ad esempio di adozione*, riconoscimento giudiziale) dovranno essere presentate:<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>in originale e in formato integrale (devono riportare\u00a0<em>AUTOS; VISTOS; CONSIDERANDO; FALLO<\/em>);<\/li>\n<li>recanti \u201cAttestazione di passaggio in giudicato\u201d (vale a dire che la sentenza \u00e8 \u201c<em>FIRME<\/em>\u201d, o \u201c<em>CONSENTIDA<\/em>\u201d, o \u201c<em>EJECUTORIADA<\/em>\u201d o che riveste il carattere di \u201c<em>COSA JUZGADA<\/em>\u201d, con indicazione della data a partire dalla quale la sentenza \u00e8 definitiva);<\/li>\n<li>apostillate;<\/li>\n<li>tradotte in lingua italiana (la traduzione dovr\u00e0 essere effettuata nello Stato dove l\u2019atto \u00e8 formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);<\/li>\n<li>corredate da \u201cIstanza di trascrizione\u201d debitamente firmata dall\u2019istante;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>*SENTENZA DI ADOZIONE:<\/p>\n<ul>\n<li>deve specificare lo stato di abbandono del minore o l\u2019autorizzazione del genitore o dei genitori biologici ai fini dell\u2019adozione;<\/li>\n<li>documentazione comprovante la residenza da almeno due anni in Argentina previa all\u2019adozione del minore da parte dei genitori adottanti (\u00e8 necessario il \u201ccertificato dei movimenti migratori\u201d che \u00e8 possibile richiedere alla locale Direzione \u201cMigraciones\u201d).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l\u2019interessato, una volta divenuto maggiorenne, pu\u00f2 fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Normativa e requisiti In due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter della legge n. 74\/2025, i\u00a0figli minorenni nati all\u2019estero\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana per \u201cbeneficio di legge\u201d. 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