Qualora l’interessato abbia deciso di stabilire la propria residenza in Italia, la competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è in capo al Sindaco del Comune di residenza.
Una volta iscritto all’anagrafe della popolazione residente, il cittadino straniero può iniziare il procedimento vero e proprio, da cui iniziano a decorrere i termini totali previsti per lo stesso dalla legge di riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”, corredata dai documenti necessari e corretti, previsti dalla Circolare K.28.1/1991.
Viene escluso che la persona possa servirsi di un legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che lo stesso non sia presente sul territorio.
Le persone che hanno avviato un processo di riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” presso un Comune italiano non dovranno richiedere a questo Consolato l’emissione del Certificato di Mancata Rinuncia/Non Rinuncia.
Tale richiesta viene presentata esclusivamente via PEC (posta elettronica certificata, all’indirizzo con.mardelplata@cert.esteri.it), dal Comune italiano di residenza al Consolato.
La risposta del Consolato è inviata entro 30 giorni al Comune (non all’interessato/a), sempre e solo via PEC, se questa è stata correttamente formulata.
Gli interessati non potranno interpellare direttamente questo Consolato per pratiche svolte dai Comuni o da altri uffici consolari, in quanto non si è a conoscenza dell’evoluzione di esse oltre la propria responsabilità.